Ordinanza — n. 34963/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTO SILVIO nato a SCHERSINGEN( SVIZZERA) il 29/08/1966 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Silvio Castrioto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; la doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello; che i giudici di appello, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34963/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; la doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello; che i giudici di appello, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTO SILVIO nato a SCHERSINGEN( SVIZZERA) il 29/08/1966 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Silvio Castrioto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; la doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello; che i giudici di appello, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio