Ordinanza — n. 34958/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRAHMAN ADEL RABIE ISMAIL nato il 01/08/2003 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; "N. Letto il ricorso di Abdelrahman Adel Rabie Ismail; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Corte di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'unico motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi pag. 2 dell'atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Abdelrahman Adel Rabie Ismail; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Corte di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'unico motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi pag. 2 dell'atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRAHMAN ADEL RABIE ISMAIL nato il 01/08/2003 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; "N.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abdelrahman Adel Rabie Ismail; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Corte di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, l'unico motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi pag. 2 dell'atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lugli