Italian court dismisses appeal as ground is specific and appellate court's fact-finding is unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco D'Agostino inadmissible because the sole ground of complaint was specific rather than abstract. The appellate court had already established the appellant's criminal liability for robbery based on sufficient factual elements, rejecting the claim that the lower court failed to reclassify the offense as theft and assault. The supreme court upheld this decision, ruling that the appellate court's factual appreciation was not subject to review for contradiction or illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of complaint is specific rather than abstract, and the appellate court's factual findings are not subject to review for contradiction or illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROCCO nato a MILANO il 04/07/1979 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rocco D'Agostino; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e percosse è aspecifico; che, nella specie, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 g