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Ordinanza — n. 34952/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34952/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34952/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ALFONSO nato a PALERMO il 12/10/1991 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfonso Maranzano; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché alla mancata esclusione della contestata recidiva, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri.corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34952/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. nonché alla mancata esclusione della contestata recidiva, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri.corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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espulsione nonostante gravi patologie incapacità lavorativa attestata perizia medica superata falso certificato medico sospensione delle prestazioni violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfonso Maranzano; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
nonché alla mancata esclusione della contestata recidiva, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ALFONSO nato a PALERMO il 12/10/1991 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfonso Maranzano; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché alla mancata esclusione della contestata recidiva, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri.corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio