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Ordinanza — n. 34946/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34946/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN AMMAR HAKIM nato a EBOLI il 03/03/1992 STABILE VINCENZO nato a EBOLI il 28/01/1986 PASTORE ALDO nato a CAVA DE' TIRRENI il 03/01/1993 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Hakim Ben Ammar, Vincenzo Stabile e Aldo Pastore; considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse degli imputati Ben Ammar e Stabile, con i quali si lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento, non sono ammissibili in quanto sono stati proposti motivi di ricorso al di fuori dei casi consentiti in questa sede; rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali motivi di cassazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
276102); osservato che l'unico motivo del ricorso, con cui il Pastore lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN AMMAR HAKIM nato a EBOLI il 03/03/1992 STABILE VINCENZO nato a EBOLI il 28/01/1986 PASTORE ALDO nato a CAVA DE' TIRRENI il 03/01/1993 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Hakim Ben Ammar, Vincenzo Stabile e Aldo Pastore; considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse degli imputati Ben Ammar e Stabile, con i quali si lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento, non sono ammissibili in quanto sono stati proposti motivi di ricorso al di fuori dei casi consentiti in questa sede; rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è ammissibile solo laddove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, nonché all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia (cfr. Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); osservato che l'unico motivo del ricorso, con cui il Pastore lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione e della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai precedenti penali (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de