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Ordinanza — n. 34942/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34942/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRA MARCELLA nato a LUCCA il 05/05/1977 LA CROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34942/2024 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRA MARCELLA nato a LUCCA il 05/05/1977 LA CROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivi medici motivi validi causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRA MARCELLA nato a LUCCA il 05/05/1977 LA CROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Marcella Balestra e Claudio La Croce; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio