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Ordinanza — n. 34938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA MARIO nato a PALERMO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Modica; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere censure procedurali legittimazione a contestare licenza allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA MARIO nato a PALERMO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Modica; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio