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Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI HAKIM nato il 21/05/1983 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hakim Kriki; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI HAKIM nato il 21/05/1983 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hakim Kriki; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio