Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34933/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERUS KAMAL nato a MADARIPUR( BANGLADESH) il 10/01/1985 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Ferus Kamal; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendone la Corte d'appello negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (evidenziando il numero complessivo ed il valore degli occhiali contraffatti oltre che alle modalità della loro offerta in vendita in luogo potenzialmente in grado di recare una non minimale offesa al bene protetto) rispetto alla quale il ricorrente si limita a dissentire proponendo una soluzione diversa; che, d'altra parte ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., come avvenuto nella specie, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., come avvenuto nella specie, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite mancata attuazione degli accordi illeciti prezzi imposti confisca dei proventi di reato prezzo eccessivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERUS KAMAL nato a MADARIPUR( BANGLADESH) il 10/01/1985 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferus Kamal; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendone la Corte d'appello negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (evidenziando il numero complessivo ed il valore degli occhiali contraffatti oltre che alle modalità della loro offerta in vendita in luogo potenzialmente in grado di recare una non minimale offesa al bene protetto) rispetto alla quale il ricorrente si limita a dissentire proponendo una soluzione diversa; che, d'altra parte ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., come avvenuto nella specie, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid