Ordinanza — n. 34927/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ALBERTO nato a TORINO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alberto De Stefano; considerato che in data 28.6.2024 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione dell'imputato, sottoscritta anche dal difensore, di rinuncia al ricorso, e da cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34927/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 6.6.2016 n. 28.691, Arena); ciò non di meno, i "tempi" della intervenuta rinuncia giustificano la quantificazione dell'ammenda nella sola misura di Euro 1.000.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ALBERTO nato a TORINO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alberto De Stefano; considerato che in data 28.6.2024 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione dell'imputato, sottoscritta anche dal difensore, di rinuncia al ricorso, e da cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 6.6.2016 n. 28.691, Arena); ciò non di meno, i "tempi" della intervenuta rinuncia giustificano la quantificazione dell'ammenda nella sola misura di Euro 1.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2