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Ordinanza — n. 34926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLINI LUIGI nato a TORINO il 20/07/1980 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Follini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è precluso in questa sede non avendo formato oggetto di devoluzione in appello e non potendo, perciò, essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, ai sensi degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo cod. proc. pen. implicando, peraltro, valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre tutto in assenza di previa idonea allegazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 34926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. è precluso in questa sede non avendo formato oggetto di devoluzione in appello e non potendo, perciò, essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, ai sensi degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo cod. proc. pen. implicando, peraltro, valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre tutto in assenza di previa idonea allegazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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necessità medica minaccia non comprovata inesigibile malgrado lesioni salute elemento costitutivo del rischio pericolo imminente difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Follini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLINI LUIGI nato a TORINO il 20/07/1980 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Follini; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è precluso in questa sede non avendo formato oggetto di devoluzione in appello e non potendo, perciò, essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, ai sensi degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo cod. proc. pen. implicando, peraltro, valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre tutto in assenza di previa idonea allegazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024