Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34923/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34923/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMASSO DAVIDE NICOLA nato a VIGEVANO il 13/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Nicola Camasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quali la difesa deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla prova della stessa, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pag. 6); considerato che le argomentazioni del ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34923/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6); considerato che le argomentazioni del ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta motivi di cassazione reiterazione di reati penali sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa istruzione penale per appropriazione indebita
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMASSO DAVIDE NICOLA nato a VIGEVANO il 13/03/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Nicola Camasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quali la difesa deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla prova della stessa, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pag. 6); considerato che le argomentazioni del ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,