Ordinanza — n. 34918/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE DOMENICO nato a TORINO il 23/11/1973 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Monteleone; ritenuto che l'unico motivo del ricorso reitera l'eccezione già sollevata con l'atto di appello e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto essendo appena il caso di rilevare che l'ignoranza dell'esistenza del processo, per essere rilevante, deve essere "incolpevole" laddove proprio la nomina di un difensore di fiducia, presso il quale era stato eletto domicilio, avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad interessarsi dello sviluppo del procedimento indipendentemente dalla intervenuta rinuncia al mandato e, anzi, proprio in presenza di una iniziativa di questo genere da parte del difensore (cfr., in tal senso, sostanzialmente, Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34918/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE DOMENICO nato a TORINO il 23/11/1973 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Monteleone; ritenuto che l'unico motivo del ricorso reitera l'eccezione già sollevata con l'atto di appello e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto essendo appena il caso di rilevare che l'ignoranza dell'esistenza del processo, per essere rilevante, deve essere "incolpevole" laddove proprio la nomina di un difensore di fiducia, presso il quale era stato eletto domicilio, avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad interessarsi dello sviluppo del procedimento indipendentemente dalla intervenuta rinuncia al mandato e, anzi, proprio in presenza di una iniziativa di questo genere da parte del difensore (cfr., in tal senso, sostanzialmente, Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere e sore Il Presiden