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Ordinanza — n. 34917/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34917/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPPINO CARMELO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 05/06/1953 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Luppino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur denunciando il travisamento della prova, finisce in realtà per sollecitare un apprezzamento estranea al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34917/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPPINO CARMELO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 05/06/1953 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Luppino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur denunciando il travisamento della prova, finisce in realtà per sollecitare un apprezzamento estranea al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

Parole chiave

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motivi di revisione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove revisione limitata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
54966 del 20.9.2017, Romagnoli); che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPPINO CARMELO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 05/06/1953 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Luppino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur denunciando il travisamento della prova, finisce in realtà per sollecitare un apprezzamento estranea al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) su cui, peraltro, la Corte d'appello ha motivato ampiamente (cfr., in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata) sorreggendo le proprie conclusioni con argomentazioni con cui, peraltro, il ricorso omette di confrontarsi; considerato che il secondo motivo, formulato in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione all'entità delle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli); che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i