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Ordinanza — n. 34915/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34915/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO UMBERTO nato a CATANZARO il 03/01/1986 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Umberto Romeo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pag. 3 si veda, in particolare, dove la Corte d'appello ha richiamato i precedenti dell'imputato e sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente e promiscuamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 si veda, in particolare, dove la Corte d'appello ha richiamato i precedenti dell'imputato e sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente e promiscuamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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importanza del successo d'integrazione circostanze attenuanti valutazione del reinserimento restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO UMBERTO nato a CATANZARO il 03/01/1986 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Umberto Romeo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pag. 3 si veda, in particolare, dove la Corte d'appello ha richiamato i precedenti dell'imputato e sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente e promiscuamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

t p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d