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Ordinanza — n. 34913/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLERUZZO GIUSEPPE nato a MESSINA il 31/07/1955 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Alleruzzo; considerato che il primo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è formulato in termini che non sono consentiti in questa sede perché sollecita valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen., è formulato in termini che non sono consentiti in questa sede perché sollecita valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
273217); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLERUZZO GIUSEPPE nato a MESSINA il 31/07/1955 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Alleruzzo; considerato che il primo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è formulato in termini che non sono consentiti in questa sede perché sollecita valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. non essendosi la difesa confrontata con la motivazione della sentenza impugnata laddove i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici che sono stati meramente reiterati in questa sede senza alcuna considerazione critica dei rilievi operati dalla Corte d'appello (cfr., Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,