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Ordinanza — n. 34912/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34912/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULELLA GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 30/04/1984 PANTANO PASQUALE nato a TAURIANOVA il 04/03/1989 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34912/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di revisione censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali procedure di ricorso riapertura della pratica riesame dell'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULELLA GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 30/04/1984 PANTANO PASQUALE nato a TAURIANOVA il 04/03/1989 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Pulella e di Pasquale Pantano; ritenuto che l'unica censura articolata dalla difesa del Pulella è manifestamente infondata avendo la Corte d'appello motivato in termini puntuali sulla richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali si procede in questa sede e quelli oggetto della condanna della Corte d'appello di Reggio Calabria del 14 aprile del 2014 (cfr., pagg. 9-10 della sentenza), ricorrendo ad argomentazioni del tutto corrette in diritto perché in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 18037 del 7.4.2004, Tazzeo;

Sez. 5, n. 5599 del 3.10.2013, Hudorovic; Sez. 1, n. 39222 del 26.2.2014, B.; Sez. 3, n. 896 del 17.11.2015, Hamani, in cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi); rilevato che l'unico - articolato - motivo di ricorso proposto dalla difesa del Pantano è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti in questa sede finendo per sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il