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Ordinanza — n. 34909/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34909/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRISANI RICCARDO nato a VERONA il 08/12/1971 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angrisani Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione indennizzo per invalidità indennità per il danno soggettivo allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angrisani Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRISANI RICCARDO nato a VERONA il 08/12/1971 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angrisani Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C