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Ordinanza — n. 34907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI LUIGI nato a SANTA FLAVIA il 11/04/1970 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Stracuzzi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale mentre il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici dì merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, sollecitando valutazioni estranee al sindacato di legittimità, essendo preclusa, in questa sede, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena attenuazione della pena sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Stracuzzi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI LUIGI nato a SANTA FLAVIA il 11/04/1970 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Stracuzzi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale mentre il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici dì merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, sollecitando valutazioni estranee al sindacato di legittimità, essendo preclusa, in questa sede, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato che il terzo motivo, con cui la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della motivazione con cui la Corte, evocando il "delitto presupposto", ha sottolineato la oggettiva gravità della condotta ascritta al ricorrente ed essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere