Ordinanza — n. 34901/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBI WARM nato il 28/12/1995 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wajdi Tibi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha affatto trascurato di prendere in esame la doglianza difensiva pervenendo al diniego dell'invocata attenuante che ha tuttavia giudicato infondata con argomenti lineari dal punto di visto logico e corretti sul piano giuridico (cfr., in particolare, pag. 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBI WARM nato il 28/12/1995 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wajdi Tibi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha affatto trascurato di prendere in esame la doglianza difensiva pervenendo al diniego dell'invocata attenuante che ha tuttavia giudicato infondata con argomenti lineari dal punto di visto logico e corretti sul piano giuridico (cfr., in particolare, pag. 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos