Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34901/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34901/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBI WARM nato il 28/12/1995 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wajdi Tibi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha affatto trascurato di prendere in esame la doglianza difensiva pervenendo al diniego dell'invocata attenuante che ha tuttavia giudicato infondata con argomenti lineari dal punto di visto logico e corretti sul piano giuridico (cfr., in particolare, pag. 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena furto aggravato furto di lieve entità distrazione di valori patrimoniali danno patrimoniale confisca di valori patrimoniali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBI WARM nato il 28/12/1995 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wajdi Tibi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha affatto trascurato di prendere in esame la doglianza difensiva pervenendo al diniego dell'invocata attenuante che ha tuttavia giudicato infondata con argomenti lineari dal punto di visto logico e corretti sul piano giuridico (cfr., in particolare, pag. 7 sull'oggettivo non irrilevante valore economico dei capi di abbigliamento e dei cellulari sottratti alla vittima e sulle modalità dell'azione che escludevano la particolare tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos