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Ordinanza — n. 34899/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation of legal grounds and merit-based requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Daniele against the Court of Appeal of Campobasso inadmissible. The defense argued violations of Articles 629 and 133 of the Penal Code, but the court found the grounds improperly challenged the factual findings rather than the legal classification of the conduct. Consequently, the court ruled that the appeal contained requests for modifying the decision and contesting evidence evaluation, which fall outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 133 c.p. The appeal must strictly delineate legal vices without challenging the factual reconstruction or requesting merit-based modifications of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review factual findings improper grounds merit request concussione responsabilità disciplinare pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 629 c.p.
Letto il ricorso nell'interesse di Daniele Bruno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 629 cod.
Art. 133 c.p.
273217); rilevato che il terzo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all'art. 133 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso nell'interesse di Daniele Bruno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 629 cod.
art. 133 cod. pen
273217); rilevato che il terzo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all'art. 133 cod.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Ngom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO DANIELE nato a CAMPOBASSO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso nell'interesse di Daniele Bruno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 629 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale mentre il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato che anche il secondo motivo, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, si risolve nel sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato che il terzo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen., si risolve, à sua volta, nella richiesta di contenimento nel minimo e per concretizzare una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data