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Ordinanza — n. 34896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAJADOINI MOHAMED nato il 22/04/1984 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; I t Letto il ricorso di Ben Hajadoini Mohamed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha negato il riconoscimento con motivazione del tutto congrua, esente da vizi logici e giuridici, che ha correttamente fatto leva su una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima della rapina (cfr., in particolare, pag. 3 della motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente chiarito che alla ritenuta statuizione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata osta il divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha in ogni caso fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'esito del giudizio di bilanciamento (cfr., in proposito, pag. 2 della motivazione) essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati accertamento dell'ammontare del danno danneggiamento danno patrimoniale azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAJADOINI MOHAMED nato il 22/04/1984 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; I t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben Hajadoini Mohamed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha negato il riconoscimento con motivazione del tutto congrua, esente da vizi logici e giuridici, che ha correttamente fatto leva su una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima della rapina (cfr., in particolare, pag. 3 della motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello puntualmente chiarito che alla ritenuta statuizione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata osta il divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha in ogni caso fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'esito del giudizio di bilanciamento (cfr., in proposito, pag. 2 della motivazione) essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub;

Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co