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Ordinanza — n. 34895/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34895/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALASSI GIOVANNI nato a TARANTO il 21/07/1961 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; • Letto il ricorso proposto nell'interesse di Calassi Giovanni; ritenuto che il ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato - che peraltro ha respinto, con argomenti logici e giuridici congrui l'unico motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato - che peraltro ha respinto, con argomenti logici e giuridici congrui l'unico motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie motivi di cassazione attenuazione della pena motivi di rigore riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALASSI GIOVANNI nato a TARANTO il 21/07/1961 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Calassi Giovanni; ritenuto che il ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato - che peraltro ha respinto, con argomenti logici e giuridici congrui l'unico motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente