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Ordinanza — n. 34894/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34894/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso di Minguzzi Monica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 sull'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, sulla gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza nonché sui numerosi e specifici precedenti penali dell'imputata che giustificano lo scostamento di pena dal minimo edittale);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34894/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali adeguamento della pena sanzione sostitutiva pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Minguzzi Monica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 sull'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, sulla gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza nonché sui numerosi e specifici precedenti penali dell'imputata che giustificano lo scostamento di pena dal minimo edittale);

è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a