Ordinanza — n. 34889/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCI ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/06/1994 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ri IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da Verduci Antonio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34889/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCI ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/06/1994 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ri IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da Verduci Antonio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Verduci Antonio deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorrente mira - in concreto- ad una rivalutazione di aspetti in fatto, che risultano congruamente apprezzati nella decisione dei giudici del merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere