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Ordinanza — n. 34888/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses constitutional challenge to Cartabia law's transitional rules for pre-existing final judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the transitional provisions of the Cartabia law, arguing they violated constitutional rights regarding retroactive application of more favorable penalties. The court ruled the constitutional question was manifestly unfounded because the principle of retroactivity applies only to substantive criminal law, not procedural or transitional rules affecting final judgments.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 616 c.p.p.: The proposition of a constitutional admissibility incident requires a non-manifestly unfounded doubt; such a doubt is absent when the principle of retroactivity of more favorable laws does not extend to transitional provisions affecting final judgments.

Parole chiave

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Cartabia law transitional provisions constitutional admissibility principle of retroactivity final judgment penal law manifestly unfounded adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. III n.47042 del 26.9.2023, rv285420
Sez. III n.47042 del 26.9.2023, rv285420, ove si è affermato che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINI LEONARDO nato a ROMA il 18/11/1972 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; to_hz, , COJ— L,La- 'Ce ch • 019 2-1-u2 "\-4,(0 -L- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2024 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Sabbatini Leonardo, tesa ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive introdotte dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022. In motivazione si rileva che la sentenza emessa in cognizione è divenuta definitiva nel 2017 e ciò esclude la possibilità di applicare il novum legislativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Sabbatini Leonardo. Il ricorso, essenzialmente, introduce una richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale, in riferimento alla disciplina transitoria della cd. legge Cartabia, presuppone la formulazione di un giudizio non solo di rilevanza ma anche di non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. Nel caso in esame la questione posta è manifestamente infondata, come già ritenuto da questa Corte di legittimità in precedenti arresti (v. Sez. III n.47042 del 26.9.2023, rv285420, ove si è affermato che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue dì diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024