Ordinanza — n. 34883/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto - in parte - il reclamo introdotto da Gallo Giuseppe avverso decisione del MdS reiettiva di liberazione anticipata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto - in parte - il reclamo introdotto da Gallo Giuseppe avverso decisione del MdS reiettiva di liberazione anticipata.
2. Avverso detta ordinanza - nella parte sfavorevole - ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Gallo Giuseppe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - pienamente logico e immune da vizi in diritto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consiglie