Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Perrone Giuseppe Massimiliano inadmissible because it was based solely on factual grievances rather than legal arguments. The lower court's decision clearly addressed the claim regarding inhuman detention under Article 35-ter of the Penal Code, leaving no room for alleged legal errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 ter ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies exclusively on mere factual complaints without presenting a coherent legal argumentation to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE GIUSEPPE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 15/01/1974 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; k _ 9,svy„:n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha - in parte - respinto il reclamo introdotto da Perrone Giuseppe Massimiliano avverso decisione del MdS reiettiva - in parte - di una domanda di accertamento di detenzione inumana ai sensi dell'art.35 ter ord.pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Perrone Giuseppe Massimiliano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - del tutto chiaro e immune da vizi in diritto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consig