Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to erroneous application of minimum six-month foreign execution rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Radu Constantinescu inadmissible for manifestly unfounded reasons. The lower court revoked a foreign execution order because the sentence was only five months, violating the minimum six-month requirement for alternative measures abroad under D.Lgs. 38/2016. The court upheld this decision, ruling that the law contains no derogations or alternative interpretations to justify the revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 38 del 2016; The execution of alternative measures abroad requires a minimum sentence of six months, and the absence of derogations means lower sentences cannot be executed overseas.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTINESCU RADU nato il 25/04/1992 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ,f IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha disposto, nei confronti di Wtantinescu Radu, l'esecuzione dell'affidamento in prova in Italia, al contempo revocando un precedente provvedimento con cui si disponeva l'esecuzione della misura alternativa in territorio estero. Il motivo della revoca della precedente decisione sta nella esiguità (mesi cinque) della pena oggetto di esecuzione, posto che ai sensi del d.lgs. n.38 del 2016 la esecuzione all'estero di misure alternative impone un periodo minimo di sei mesi.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme Ar- di legge - Ektantinescu Radu deducendo erronea applicazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la lettera della legge - quanto al periodo minimo di esecuzione all'estero - non contente deroghe o interpretazioni alternative, così come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Tfrieste.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Con