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Ordinanza — n. 34880/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34880/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKHLAOUI HAMZA nato il 26/04/1990 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /211 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 il Tribunale di Ancona , quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione - tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili - introdotta da Dakhlaoui Hamza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34880/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali criminalità persistente motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKHLAOUI HAMZA nato il 26/04/1990 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /211 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 il Tribunale di Ancona , quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione - tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili - introdotta da Dakhlaoui Hamza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Dakhlaoui Hamza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando - con logico percorso argomentativo - concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere