Ordinanza — n. 34876/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO CLAUDIO nato a VICENZA il 11/07/1958 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZArdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2024 il GIP del Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa nei confronti di Rossetto Claudio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34876/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, realizzata de plano, consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO CLAUDIO nato a VICENZA il 11/07/1958 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZArdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2024 il GIP del Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa nei confronti di Rossetto Claudio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Rossetto Claudio, con atto del 20 marzo 2024.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stata realizzata la notifica (tanto al soggetto condannato che al difensore) in data 21 febbraio 2024. Il termine per impugnare è pari a giorni quindici.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, realizzata de plano, consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere est