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Ordinanza — n. 34874/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34874/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARINO ALEXSANDER nato a GALATINA il 05/05/1992 avverso il decreto del 04/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAkdato avviso alte parti;` udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 41t 1. Con ~za emessa) in data 4 dicembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo 'introdotto da Ballerino Alexsander avverso una sanzione disciplinare. „Ai Ltk I -3 2. Avverso detta ordir--à-n-A ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, con atto personale, Ballerino Alexsander.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34874/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate sanzione disciplinare difetto di legittimazione del ministero pubblico revoca dell'opposizione procedura di rivendicazione nel pignoramento legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARINO ALEXSANDER nato a GALATINA il 05/05/1992 avverso il decreto del 04/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAkdato avviso alte parti;` udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 41t 1. Con ~za emessa) in data 4 dicembre 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo 'introdotto da Ballerino Alexsander avverso una sanzione disciplinare. „Ai Ltk I -3 2. Avverso detta ordir--à-n-A ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, con atto personale, Ballerino Alexsander.

3. Sia il provvedimento impugnato che l'atto di ricorso, così come qualificato, sono posteriori alla data di entrata in vigore della legge n.103 dlel 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Con