Ordinanza — n. 34873/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALEVI VALERIO nato a ANCONA il 22/05/1954 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo introdotto da Talevi Valerio avverso la decisione in tema di liberazione anticipata emessa in data 1 agosto 2023 dal MdS di Ancona, per intervenuta espiazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo introdotto da Talevi Valerio avverso la decisione in tema di liberazione anticipata emessa in data 1 agosto 2023 dal MdS di Ancona, per intervenuta espiazione della pena.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALEVI VALERIO nato a ANCONA il 22/05/1954 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo introdotto da Talevi Valerio avverso la decisione in tema di liberazione anticipata emessa in data 1 agosto 2023 dal MdS di Ancona, per intervenuta espiazione della pena.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Talevi Valerio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la necessaria concretezza ed attualità dell'interesse ad impugnare (un provvedimento di diniego della liberazione anticipata) non può ravvisarsi nella ipotesi di intervenuta espiazione della pena, così come si è ritenuto in sede di merito. L.,..„Ax-bco CA. CA-52-)a tiL, 1,0 (..,,,uu-c__ n"--r) cAL( At-., LI" uo .2 e u4AA 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consi