Ordinanza — n. 34869/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVASTANO ROBERTO nato a BACOLI il 03/01/1987 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo in parte l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. proposta da Savastano Roberto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34869/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo in parte l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. proposta da Savastano Roberto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVASTANO ROBERTO nato a BACOLI il 03/01/1987 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva solo in parte l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. proposta da Savastano Roberto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Savastano Roberto, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando - nella parte reiettiva della domanda- concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere e