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Ordinanza — n. 34867/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34867/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGA PIETRO nato a ERICE il 07/05/1973 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; v A.e.j./xr t A *E% IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da Virga Pietro avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34867/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; v A.e.j./xr t A *E% IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da Virga Pietro avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva criminalità persistente controllo periodico della detenzione procedimento penale pendente semiprigionia prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGA PIETRO nato a ERICE il 07/05/1973 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; v A.e.j./xr t A *E% IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da Virga Pietro avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Virga Pietro deducendo violazione di legge e assenza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di censure che si dirigono ai contenuti argomentativi della decisione, non esaminabili nella specifica disciplina di settore, essendo ammessa la sola deduzione di violazione di legge.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigl