Ordinanza — n. 34866/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVANZO ARMANDO nato a NAPOLI il 02/07/1992 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha applicato a D'Avanzo Armando la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVANZO ARMANDO nato a NAPOLI il 02/07/1992 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha applicato a D'Avanzo Armando la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'Avanzo Armando deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili in fatto, congruamente vagliati nella decisione impugnata in tema di scarsa affidabilità del condannato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consiglie