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Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU XIUHUA nato il 16/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xu Xiuhua, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura adempimento dei presupposti processuali indigenza processuale non provata impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xu Xiuhua, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen.
art. 648 cod. pen
al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU XIUHUA nato il 16/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xu Xiuhua, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.