Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU XIUHUA nato il 16/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xu Xiuhua, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 515 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 34864/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU XIUHUA nato il 16/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xu Xiuhua, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento dell'art. 515 cod. pen. al reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, attesa la diversa materialità delle condotte, che si pongono in fasi diverse (la ricezione per la ricettazione e la -successiva- consegna per la frode in commercio) oltre che per il diverso bene giuridico protetto dalle due norme); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.