Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34862/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34862/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIAN LUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Brega Gianluca e i motivi aggiunti; considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui II reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01); considerato che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01); considerato che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale termini di ricorso desistenza dall'azione spese amministrative diritto di agire in giudizio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIAN LUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Brega Gianluca e i motivi aggiunti; considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui II reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01); considerato che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno