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Ordinanza — n. 34859/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34859/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GIUSEPPE nato a CASSINO il 24/09/1959 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Evangelista Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo della medesima doglianza esposta davanti al giudice di merito, che l'ha disattesa spiegando le ragioni per cui Evangelista dovesse ritenersi l'unico soggetto che aveva effettuato l'abrasione del numero di telaio e l'apposizione di una targhetta non originale, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità o di contraddittorietà; considerato che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano In gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34859/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GIUSEPPE nato a CASSINO il 24/09/1959 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Evangelista Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo della medesima doglianza esposta davanti al giudice di merito, che l'ha disattesa spiegando le ragioni per cui Evangelista dovesse ritenersi l'unico soggetto che aveva effettuato l'abrasione del numero di telaio e l'apposizione di una targhetta non originale, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità o di contraddittorietà; considerato che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano In gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

Parole chiave

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motivi di revisione modificazione delle conclusioni riconsiderazione azione costitutiva violazione delle forme sostanziali procedure di ricorso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GIUSEPPE nato a CASSINO il 24/09/1959 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Evangelista Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo della medesima doglianza esposta davanti al giudice di merito, che l'ha disattesa spiegando le ragioni per cui Evangelista dovesse ritenersi l'unico soggetto che aveva effettuato l'abrasione del numero di telaio e l'apposizione di una targhetta non originale, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità o di contraddittorietà; considerato che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano In gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito -per come già rilevato- hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci