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Ordinanza — n. 34854/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34854/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hudorovic Oliviero, ritenuto che l'unico motivo di ricorso in merito alla recidiva appare del tutto reiterativo avendo la corte di merito esposto a pagina 2 della sentenza impugnata della motivazione le ragioni per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di maggiore pericolosità, avendo riguardo sia ai precedenti penali, da leggersi unitamente ai rilievi esposti in punto di valutazione della congruità della pena, là dove si rimarcano il disvalore del fatto, le modalità insidiose della condotta, il considerevole danno patrimoniale arrecato alla persona offesa e la negativa personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti anche specifici).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34854/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie indennità di patrocinio caso di rigore economico modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hudorovic Oliviero, ritenuto che l'unico motivo di ricorso in merito alla recidiva appare del tutto reiterativo avendo la corte di merito esposto a pagina 2 della sentenza impugnata della motivazione le ragioni per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di maggiore pericolosità, avendo riguardo sia ai precedenti penali, da leggersi unitamente ai rilievi esposti in punto di valutazione della congruità della pena, là dove si rimarcano il disvalore del fatto, le modalità insidiose della condotta, il considerevole danno patrimoniale arrecato alla persona offesa e la negativa personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti anche specifici).

La Corte ha così esposto le ragioni per cui ha ritenuto che la consumazione dei delitti oggetto del giudizio fossero indice di maggiore pericolosità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01);

Considerato altresì che i motivi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito con motivazione adeguata, non viziata da manifesta illogicità o di patologiche contraddittorietà. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ritenuto che quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2024