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Ordinanza — n. 34853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIS ATIFI nato il 16/04/2004 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Anis Atifi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena- è inammissibile perché privo dei contenuti necessari per far ritenere la sussistenza del requisito della specificità siccome prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato sanzioni pecuniarie impugnazione di decisioni amministrative ricorso per risarcimento danni
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIS ATIFI nato il 16/04/2004 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Anis Atifi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena- è inammissibile perché privo dei contenuti necessari per far ritenere la sussistenza del requisito della specificità siccome prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, risolvendosi in una eminentemente generica denuncia di erroneità e della sentenza impugnata priva di reali censure, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.