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Ordinanza — n. 34852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CLAUDIO nato a NAPOLI il 05/01/1987 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giunta Claudio, considerato che l'unico motivo del ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo del difetto di motivazione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sotto il profilo del difetto di motivazione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giunta Claudio, considerato che l'unico motivo del ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CLAUDIO nato a NAPOLI il 05/01/1987 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giunta Claudio, considerato che l'unico motivo del ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo del difetto di motivazione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; considerato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la sussistenza del requisito ostativo dell'abitualità rilevando la presenza di cinque precedenti condanne per il medesimo reato per cui il ricorrente si trova a giudizio, così facendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna giurisprudenza (Sez. 4 - , Sentenza n. 14073 del 05/0372024, Corrao, Rv. 286175 - 02); rilevato che che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto 'dei principi di diritto vigenti in materia; ritenuto che quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2024