Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34850/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for robbery conviction as facts were correctly applied at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Di Maria Ettore inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The Court of Appeal had correctly applied the legal principle that robbery is consummated when the stolen item falls under the agent's exclusive domain, even if briefly abandoned due to the victim or police intervention. The Court rejected the arguments as they sought to challenge the appellate court's value assessments rather than point out legal violations or logical errors in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they propose issues not permitted in the jurisdiction stage or are manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly applied established legal principles regarding the consummation of robbery and provided adequate motivation for its findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Robbery Consummation Supreme Court Jurisdiction Inadmissible Appeal Value Assessments tardivo pagamento delle spese deposito tardivo tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA ETTORE nato a AGRIGENTO il 05/11/1966 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Maria Ettore, ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui II reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01); considerato che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato alle pagine 6-7 della sentenza impugnata; a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugn