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Ordinanza — n. 34848/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34848/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI MAURIZIO nato a MARSALA il 05/03/1973 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gerardi Maurizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa l'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34848/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa l'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso eccezioni processuali tardive impugnazione di decisioni amministrative anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gerardi Maurizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI MAURIZIO nato a MARSALA il 05/03/1973 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gerardi Maurizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa l'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugn