Court dismisses appeal claiming special leniency is an independent crime, ruling it is merely an aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Samir Rahali's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Rahali argued that 'special leniency' constitutes an independent crime, but the court cited established jurisprudence stating it is only an aggravating circumstance. Consequently, the court ruled that this circumstance cannot be considered separately for prescription periods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Special leniency is not an independent crime but an aggravating circumstance, thus it cannot be separately considered for prescription periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHALI SAMIR nato il 28/08/1992 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rahali Samir, considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente considera la ricettazione di speciale tenuità come un'ipotesi autonoma di reato, al contrario della giurisprudenza di questa Carte, che ha più volte spiegato che In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speOale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza atténuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente