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Ordinanza — n. 34846/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34846/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO NICOLA nato a BAGHERIA il 06/05/1971 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Carollo Nicola e le conclusioni sopravvenute, considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale, con le conseguenti ricadute in punto di pena edittale massima e del tempo necessario per la maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt.157 e 160 cod. pen.; considerato che, in relazione all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34846/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; considerato che, in relazione all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

Parole chiave

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perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia inosservanza delle prescrizioni di controllo perizia psichiatrica complementare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO NICOLA nato a BAGHERIA il 06/05/1971 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carollo Nicola e le conclusioni sopravvenute, considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale, con le conseguenti ricadute in punto di pena edittale massima e del tempo necessario per la maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt.157 e 160 cod. pen.; considerato che, in relazione all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01) e che la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell'inattendibilità della versione offerta dall'imputato (ritrovamento casuale); considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre