Ordinanza — n. 34843/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTURA DEBORA nato a ROMA il 26/10/1969 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Attura Debora; rilevata preliminarmente la tardività della memoria sopravvenuta; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta ricevuto dall'imputata a mani proprie, non risultando ciò inficiato dall'evidente errore materiale contenuto nella relata della notifica, per come correttamente spiegato dalla Corte di appello; considerato che la denuncia di omessa motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 34843/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTURA DEBORA nato a ROMA il 26/10/1969 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Attura Debora; rilevata preliminarmente la tardività della memoria sopravvenuta; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione a giudizio risulta ricevuto dall'imputata a mani proprie, non risultando ciò inficiato dall'evidente errore materiale contenuto nella relata della notifica, per come correttamente spiegato dalla Corte di appello; considerato che la denuncia di omessa motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen. risulta manifestamente infondato, perché smentito dalla puntuale motivazione a tale riguardo sviluppata dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente