Italian Court dismisses appeal as grievances target value judgments rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Malouli Kais inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's complaints did not demonstrate legal violations or logical flaws but instead sought to challenge the appellate court's discretionary value judgments. Consequently, the decision was rejected because the grievances merely reiterated previous unsuccessful arguments without providing new grounds for intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must demonstrate specific legal violations or manifest illogicality; mere challenges to value judgments or repetition of prior arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLOULI KAIS CUI 01010FQ nato il 24/04/1976 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di MaPouli Kais (C21:0~2 , considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente