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Ordinanza — n. 34841/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34841/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO OVA-NOVIC Letti i ricorsi congiunti di Djurdjevic Zlato, Djurdjevic Gianni , Pjurdjevic( Danica e Djurdjevic Violeta, ritenuto che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta l'omessa motivazione sulla determinazione della pena- è del tutto aspecífica, atteso si risolve in una generica doglianza che non indica quali elementi la Corte avrebbe eventualmente omesso di valutare per addivenire a un diverso trattamento sanzionatorio; ritenuto che il secondo motivo di ricorso in merito alla recidiva appare del tutto reiterativo avendo la corte esposto al punto 8 della motivazione le ragioni per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di maggiore pericolosità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente pentito riesame dell'entità pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJURD3EVIC ZLATO (CUI 01Q6ER2) nato il 20/12/1976 D3URDJEVIC GIANNI (CUI 01RIAYV) nato a MELEGNANO il 27/05/1988 30VANOVIC DANICA (CUI 01F6F0S) nato il 03/08/1983 DJURD3EVIC VIOLETA (CUI OlDFXXE) nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 24/12/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO OVA-NOVIC Letti i ricorsi congiunti di Djurdjevic Zlato, Djurdjevic Gianni , Pjurdjevic( Danica e Djurdjevic Violeta, ritenuto che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta l'omessa motivazione sulla determinazione della pena- è del tutto aspecífica, atteso si risolve in una generica doglianza che non indica quali elementi la Corte avrebbe eventualmente omesso di valutare per addivenire a un diverso trattamento sanzionatorio; ritenuto che il secondo motivo di ricorso in merito alla recidiva appare del tutto reiterativo avendo la corte esposto al punto 8 della motivazione le ragioni per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di maggiore pericolosità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4