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Ordinanza — n. 34840/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA ABDOULAYE (CUI 04HERDM) nato il 30/08/1985 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Diop Papa Abdoulaye, considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'arte 633 cod. pen. risulta manifestamente infondata in quanto già negletta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod. pen.- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, a fronte di una motivazione logica e priva di contraddizioni, le ulteriore doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura delle pagine 4-5 della sentenza impugnata in relazione alle tessere nominative rinvenute in possesso dello stesso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 34840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. risulta manifestamente infondata in quanto già negletta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod. pen.- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, a fronte di una motivazione logica e priva di contraddizioni, le ulteriore doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura delle pagine 4-5 della sentenza impugnata in relazione alle tessere nominative rinvenute in possesso dello stesso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive ripetibili dell'avvocato motivazione tardiva ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA ABDOULAYE (CUI 04HERDM) nato il 30/08/1985 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Diop Papa Abdoulaye, considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'arte 633 cod. pen. risulta manifestamente infondata in quanto già negletta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2024, depositata il 27 febbraio 2024, rispetto ai cui contenuti la questione così come sollevata dal ricorrente non espone alcuna indicazione specifica, risultando affatto generica; considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 633 cod. pen.- è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, a fronte di una motivazione logica e priva di contraddizioni, le ulteriore doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura delle pagine 4-5 della sentenza impugnata in relazione alle tessere nominative rinvenute in possesso dello stesso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giu